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Decreto SS. Messe

D 39/2023-142

Richiamata la determinazione dei Vescovi della regione Emilia Romagna in data 1 ° ottobre 2001 a norma del can. 952 CJC;
preso atto delle richieste di chiarimento formulate da parte di Presbiteri e di fedeli in materia di elemosina delle sante Messe, Messe pro populo, Messe plurintenzionali, si ritiene opportuno chiarire e definire la materia.
Inoltre, con il presente decreto si dispone anche in materia di tariffario per gli atti di potestà amministrativa posti in essere dagli enti ecclesiastici soggetti all’autorità del Vescovo diocesano.
A norma delle disposizioni vigenti l’elemosina costituisce un’offerta e non una tariffa prevista per un qualsivoglia servizio. Tuttavia è lecito ricevere l’offerta affinché il Presbitero applichi secondo una determinata intenzione (can. 945 § 2, CJC). Tuttavia, a norma del can 945 § 1 è vivamente raccomandato ai sacerdoti di celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna offerta.
Per quanto detto sopra, riteniamo utile formare e sensibilizzare i fedeli a partecipare anche con il proprio contributo al bene della Chiesa, significando anche in maniera concreta il sacrificio che celebrano nella fede e per il suffragio dei cari defunti.

Tutto ciò premesso

STABILIAMO QUANTO SEGUE

1) L’offerta ricevuta dai Sacerdoti in occasione della celebrazione della santa Messa applicata secondo le intenzioni dell’offerente a norma del can. 945 CJC e utilizzata per il sostentamento dei ministri e il bene della Chiesa e delle sue opere ( can. 946) è fissata a€ 1 O.

2) l’offerta per i Legati Pii è fissata a € 15;

3) la quota per la seconda Messa celebrata spettante all’Ordinario Diocesano è fissata a€ 3.

4) l’elemosina della terza Messa spetta interamente all’Ordinario Diocesano (can. 951 § 1).

Si precisa, altresì, che:

– l’elemosina, in quanto offerta e non tariffa, non può essere richiesta a nessun titolo anche quando la seconda Messa sia concelebrata nel medesimo giorno ( can. 951 § 2);

– a nessuno è lecito celebrare più di tre sante Messe nei giorni festivi senza la licenza della Santa Sede su domanda dell’Ordinario (can. 905 § 2);

– il presbitero che celebra l’Eucarestia dispone dell’elemosina a lui desinata e della quota eccedente, mentre non dispone della quota spettante all’Ordinario Diocesano; la quota spettante all’Ordinario Diocesano viene destinata al sostegno delle comunità parrocchiali bisognose della nostra Diocesi.

Messa pro populo

I Parroci sono tenuti all’obbligo di applicare la Messa per il popolo affidatogli ogni domenica e nelle solennità dell’anno liturgico. Il Parroco che ha la cura di più parrocchie è tenuto ad applicare una sola messa per tutto il popolo affidatogli (can. 534). Qualora non sia possibile celebrare nei giorni stabiliti il Parroco applichi quanto prima tante Messe per il popolo quante ne ha tralasciate oppure le applichi negli stessi giorni mediante un altro presbitero oppure personalmente in giorni diversi.

In ogni caso, non è lecito accettare tante offerte di Messe da applicare personalmente alle quali non può soddisfare entro l’anno (can. 953).

Messe plurintenzionali

Qualora la scarsità dei ministri non consenta di soddisfare le richieste di intenzioni si proceda a chiederne l’adempimento ad altro presbitero oppure si proceda alla celebrazione di una Messa plurintenzionale secondo le norme che seguono (Decreto della Congregazione per il Clero circa le Messe plurintenzionali, 22 febbraio 1991).

1) Nel caso in cui gli offerenti, previamente ed esplicitamente avvertiti consentano liberamente che le loro offerte siano cumulate con altre in un’unica offerta, si può soddisfarvi con una sola santa Messa, celebrata secondo un’unica intenzione “collettiva” (art. 2 § 1).

2) In questo caso è necessario che sia pubblicamente indicato il luogo e l’orario in cui tale santa Messa sarà celebrata, non più di due volte per settimana (art. 2 § 2).

3) Nel caso previsto al punto 1 di cui sopra, al celebrante è lecito trattenere l’elemosina di una sola intenzione secondo quanto stabilito dalla Diocesi (can. 952) con il presente Decreto, ossia € 10.

4) La somma residua eccedente tale offerta, al pari di quanto previsto per la 2^ e la 3^ Messa, sarà consegnata all’Ordinario Diocesano che la destinerà al sostegno delle comunità parrocchiali bisognose della nostra Diocesi.

Uso dei locali

Gli ambienti ecclesiastici devono essere gestiti secondo il fine di “culto o religione” per la specificità catechetica-educativa ( cf. articolo 2, Legge 222/85 e Costituzione Italiana art. 20, ossia per le attività dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana – escludendo perciò le attività sportive e scolastiche). Pertanto, non è lecito chiedere una tariffa, ma è lecito ricevere un’offerta per l’uso dei locali ecclesiastici. Tale disposizione si applica anche all’edificio chiesastico con riferimento all’amministrazione dei Sacramenti e all’eventuale svolgimento di concerti e/o conferenze.

Tariffario per gli atti di potestà amministrativa

Secondo quanto stabilito dalla Conferenza Episcopale dell’Emilia Romagna il 3 dicembre 2018 e approvato dalla Congregazione per il Clero il 14 giugno 2019, è in vigore il tariffario per gli atti di potestà amministrativa posti in essere dagli enti ecclesiastici soggetti all’autorità del Vescovo diocesano nella forma che segue:

1. rilascio di certificazione, attestato, licenza o autorizzazione ( esclusi i casi sotto specificati): € 5,00 (euro cinque/00);

2. concessione di licenza o di dispensa per le pratiche matrimoniali: € 10,00 ( euro dieci/00);

3. autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte degli enti ecclesiastici soggetti all’autorità del Vescovo diocesano:

a. accettazione di donazioni, eredità o legati disposti con atto pubblico e consistenti in beni mobili (denaro liquido, azioni, BOT, ecc.): il 10% del valore del capitale, al netto degli eventuali oneri;

b. accettazione di donazioni, eredità o legati consistenti in immobili redditizi: una somma pari al 50% della prima annata di reddito netto;

c. vendita di immobili: il 5% del ricavato, al netto di eventuali spese;

d. permute di immobili con conguaglio attivo: il 5% del conguaglio, al netto di eventuali spese.

Faenza, 10 ottobre 2023

+ Mario Toso, Vescovo

Marco Mazzotti, Vicecancelliere