D. 22bis /2023-88
Volendo riordinare la complessa materia della celebrazione delle nozze, anche a seguito delle richieste e dell’esperienza maturata rispetto al Decreto Prot. D. 12/2016-169;
con il presente atto
DECRETIAMO CHE
1. Nel caso di Chiesa aperta al culto pubblico di proprietà di privati o di enti non ecclesiastici, di oratori privati, sacelli o cappelle private la celebrazione è proibita. Previo consenso del Parroco competente e salva la licenza dell’Ordinario, la celebrazione è consentita per la Famiglia dei proprietari. Tale licenza è subordinata alla verifica che tali luoghi di preghiera costituiti per le Famiglie non abbiano mutato la destinazione sacra (CJC 1224 § 2) e delle motivazioni che attestino l’effettivo legame alla famiglia proprietaria.
2. Nei luoghi all’aperto, sebbene adiacenti o contigui all’edificio sacro, è proibita la celebrazione delle nozze.
3. Parimenti è proibita la celebrazione delle nozze in altri spazi chiusi pur facenti parte del complesso in cui è inserito l’edificio sacro.
4. Tali disposizioni devono intendersi riferite anche all’amministrazione degli altri Sacramenti.
Faenza, 19 giugno 2023
+ Mario Toso, Vescovo
Mons. Dott. Mariano Faccani Pignatelli, Cancelliere
DECRETO IN MATERIA MATRIMONIALE
Papa Francesco ha esortato pastori e responsabili della formazione ad accompagnare le coppie che intendono celebrare davanti a Dio e alla Chiesa il Sacramento del Matrimonio.
In questo spirito di accompagnamento e chiarezza ci sembra opportuno riassumere alcuni elementi e normarne altri, secondo le facoltà che il diritto assegna ai Vescovi Diocesani, in armonia con il Direttorio per la Pastorale Familiare (D) e il Decreto Generale della Conferenza Episcopale Italiana (DG), oltre che il Codice di Diritto Canonico (CJC), cercando di rendere la materia più semplice possibile, proprio per aiutare i fedeli nel loro cammino di fede e guidarli alla celebrazione delle nozze.
Il presente Decreto riordina tutta la materia e abroga le precedenti disposizioni diocesane.
I – Istruttoria matrimoniale
I. La Parrocchia e il Parroco di riferimento per l’istruttoria matrimoniale e la celebrazione del Sacramento sono quelli in cui i fedeli sono inseriti e dove dimorano (cf. CJC c. 1115; DG 23; D. n. 82); i fedeli possono scegliere indifferentemente una delle due parrocchie di inserimento;
2. nel caso in cui la parrocchia di dimora non coincida con la Parrocchia di residenza anagrafica si dovrà richiedere la collaborazione del parroco della residenza anagrafica per la richiesta delle pubblicazioni alla Casa Comunale, a norma della legge Italiana, trasmettendo a quest’ultimo tutti i dati necessari (DG 15);
3. nella nostra diocesi l’istruttoria matrimoniale e la celebrazione del matrimonio possono essere compiuti nella Parrocchia in cui gli sposi andranno ad abitare (Sinodo Diocesano 1995, n. 18), fatta salva la richiesta di pubblicazioni alla Casa Comunale di cui al n. 2 che deve essere compiuta sempre dal parroco della residenza anagrafica;
4. a norma di diritto il Parroco competente di cui al n. 1 può demandare l’istruttoria unitamente alla celebrazione delle nozze ad altro Parroco, fatta salva la richiesta alla Casa Comunale che resta di sua competenza (DG 23); in questo caso il parroco che riceve la licenza dal parroco competente può assistere al matrimonio o delegarne l’assistenza ad altro ministro ordinario esclusivamente nell’ambito della propria parrocchia e in nessun modo concedere licenza ad altri parroci o scegliere chiese o santuari al di fuori della propria parrocchia, pena la nullità del matrimonio;
5. similmente a nessun parroco competente ( cf. n. 1) è lecito assistere al matrimonio di propri parrocchiani fuori dell’ambito della propria parrocchia, senza aver provveduto a quanto previsto dal diritto in materia di licenza ad altro parroco e di ricezione di delega da altro parroco, pena la nullità del matrimonio.
II – Luogo della celebrazione delle nozze
6. La Comunità parrocchiale è chiamata a collaborare attivamente alla pastorale matrimoniale e il Matrimonio è un Sacramento Pubblico, perciò di regola la celebrazione avvenga nella Chiesa parrocchiale (CJC 530);
7. il parroco può stabilire che la celebrazione del Matrimonio avvenga in una Chiesa sussidiaria o Santuario nell’ambito della propria Parrocchia che siano aperti al culto pubblico (CJC 835) e di proprietà ecclesiastica;
8. nel caso di Chiesa aperta al culto pubblico di proprietà di privati o di enti non ecclesiastici, di oratori privati, sacelli o cappelle private la celebrazione è proibita. Previo consenso del Parroco competente e salva la licenza dell’Ordinario, la celebrazione è consentita per la Famiglia dei proprietari. Tale licenza è subordinata alla verifica che tali luoghi di preghiera costituiti per le Famiglie non abbiano mutato la destinazione sacra (CJC 1224 § 2) e delle motivazioni che attestino l’effettivo legame alla famiglia proprietaria;
9. nei luoghi all’aperto, sebbene adiacenti o contigui all’edificio sacro, è proibita la celebrazione delle nozze;
10. parimenti è proibita la celebrazione delle nozze in altri spazi chiusi pur facenti parte del complesso in cui è inserito l’edificio sacro,
11. spetta sempre al parroco della celebrazione trasmettere al Comune di competenza entro cinque giorni la copia autentica dell’atto di matrimonio con le eventuali dichiarazioni circa la prole (che non sia già stata dichiarata all’ufficio dello stato civile del Comune), la separazione dei beni, la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali (solo se almeno uno degli sposi è cittadino straniero o risiede all’estero), anche quando un altro ministro ordinario, debitamente delegato nell’ambito della medesima parrocchia, abbia assistito alle nozze (DG 27).
III – Casi particolari
12. In caso che gli sposi chiedano che al loro matrimonio assista un Ministro, Presbiterio o Diacono, che ha con loro particolari legami e il parroco competente liberamente acconsenta a questo desiderio concedendo la delega nell’ambito della propria parrocchia, si verifichi per tempo che il chierico prescelto goda di tutte le altre facoltà previste. La trasmissione dei documenti alla Casa Comunale avviene sempre come al n. 12;
13. È proibito celebrare nello stesso Rito del Matrimonio i Sacramenti dell’Iniziazione cristiana che hanno la loro particolare configurazione; la celebrazione di ciascun Rito deve avere un tempo proprio anche se nel contesto della medesima giornata;
14. le disposizioni relative al luogo della celebrazione sono riferite anche all’amministrazione degli altri Sacramenti.
Faenza, 19 giugno 2023
