Visita pastorale diocesana
Notificazione
Una delle forme privilegiate che il Vescovo ha a disposizione per mantenere i contatti personali con il clero e con tutto il popolo di Dio è
Si legge nell Esortazione apostolica post-sinodale di Giovanni Paolo II, Pastores gregis: Nella sua Visita pastorale alla parrocchia, lasciato ad altri delegati l esame delle questioni di carattere amministrativo, il Vescovo privilegi l incontro con le persone, a cominciare dal parroco e dagli altri sacerdoti. E questo il momento in cui egli esercita più da vicino per il suo popolo il ministero della parola, della santificazione e della guida pastorale, entrando a più diretto contatto con le ansie e le preoccupazioni, le gioie e le attese della gente e potendo rivolgere a tutti un invito alla speranza. Qui, soprattutto, il Vescovo ha il diretto contatto con le persone più povere, con gli anziani e con gli ammalati. Realizzata così,
Nella lettera per l anno pastorale 2006/2007 avevo già manifestato il mio desiderio di dare inizio a questo prezioso atto di ministero, dopo l avvio della proposta delle Unità pastorali, che sono state istituite in tutta
In questo modo
Intanto si è ritenuto opportuno concludere le celebrazioni dell anno millenario della nascita di S. Pier Damiani, e di avviare
Ciò premesso stabiliamo quanto segue:
1 E indetta
2 Sono soggetti a tale Visita le persone, le istituzione cattoliche, gli oggetti e i luoghi sacri che si trovano nella Diocesi, ossia i presbiteri, gli appartenenti a Istituti di Vita consacrata in cura d anime, i laici, le associazioni di fedeli (cfr. Can. 305), le scuole cattoliche di qualsiasi grado (Can. 806), le reliquie, le immagini sacre, i beni ecclesiastici, le sacre suppellettili, le opere d arte, i luoghi sacri, le chiese, gli oratori, i cimiteri (cfr. Can. 1205).
3 Sono soggetti alla Visita anche i monasteri sui iuris e le case degli istituti di diritto diocesano sul territorio (Can. 628 §1, 1 e 2).
4 Sono soggetti alla Visita pastorale anche gli Istituti di diritto pontificio:
a) nelle opere di culto e di apostolato pubblico che si indirizzano al bene delle anime, nel giusto equilibrio fra dono del loro carisma e responsabilità pastorale del Vescovo (cfr Can. 678 §1);
b) le opere affidate dal Vescovo ai Religiosi (Can. 681 §1);
c) chiese e oratori di detti Istituti a cui i fedeli abitualmente accedono, scuole e altre opere di religione o carità spirituale o temporale affidate ai religiosi (Can. 683 §1).
5 Per rendere più agevole il servizio che si attua nella Visita pastorale, mi riservo di nominare dei Convisitatori per i singoli settori.
6 Gli Uffici competenti della Curia diocesana aiuteranno i Parroci e i Legali rappresentanti di enti, istituti e associazioni ricordati sopra, a svolgere una serena verifica di quanto richiesto dalla Chiesa. Le persone interessate risponderanno perciò a questo impegno come al Vescovo stesso.
Faenza, 21 febbraio 2008, festa di S. Pier Damiani