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Decreto Atti straordinaria amministrazione

Visto il can. 1281 § 2 del codice di diritto canonico secondo cui spetta al Vescovo diocesano determinare gli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche a lui soggette;
richiamato il Decreto Prot. 7/2003-95 in data 18 marzo 2003 che recava norme per gli atti di straordinaria amministrazione posti in essere dalle persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano;
visti i cann. 1291 e 1295, relativi, rispettivamente, alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, nonché ie tùteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana;
volendo ridefinire l’ambito degli atti di straordinaria amministrazione sulla base dell’Istruzione in Materia Amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana in data 1 ° settembre 2005;
udito il parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici in data 27 luglio 2017;

con il presente atto

DECRETIAMO

Art. 1

Nella Diocesi di Faenza – Modigliana gli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano, sono i seguenti:

  1. l’alienazione di beni immobili di qualunque valore;
  2. l’acquisto a titolo oneroso di beni immobili;
  3. l’alienazione di beni mobili di valore superiore a 25.000 euro;
  4. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio della persona giuridica, quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, comodato, diritto di superficie, servitù, enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, ipoteca, pegno o fideiussione;
  5. i contratti di locazione;
  6. il mutamento di destinazione d’uso di immobili;
  7. l’accettazione di donazione, eredità e legati;
  8. la rinuncia a donazione, eredità, legati e diritti in genere;
  9. l’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di qualunque valore; i lavori di ordinaria manutenzione di qualsiasi importo su immobili vincolati; i lavori di ordinaria manutenzione di importo o superiore a 25.000 euro sugli altri immobili;
  10. ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse storico, artistico o culturale;
  11. l’inizio, il subentro, la cessione, la cessazione di attività imprenditoriali o commerciali;
  12. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;
  13. la costituzione di un ramo di attività Onlus;
  14. la contrazione di debiti di qualsivoglia tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche, compreso il parroco;
  15. la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato;
  16. l’assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
  17. l’introduzione di un giudizio e/o l’opposizione ad un giudizio dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria (civile e/o penale), speciale (amministrativa, contabile, tributaria), ai collegi arbitrali;
  18. per le parrocchie, l’ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale.

Art. 2

Nella diocesi di Faenza – Modigliana i requisiti necessari ALLA VALIDITÀ DEGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE per le persone giuridiche soggette alla giurisdizione del Vescovo diocesano, sono i seguenti:


a) per gli atti di valore fino a 50.000,00 Euro (CINQUANTAMILA/00):

  • parere del Consiglio per gli Affari Economici o delibera del Consiglio di Amministrazione della persona giuridica interessata;
  • autorizzazione scritta dell’Ordinario diocesano;

b) per gli atti di valore superiore a 50.000,00 Euro (CINQUANTAMILA/00) e fino ad 130.000,00 Euro (CENTOTRENTAMILA/00):

  • parere del Consiglio per gli Affari Economici o delibera del Consiglio di Amministrazione della persona giuridica interessata;
  • parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;
  • autorizzazione scritta dell’Ordinario diocesano;

c) per gli atti di valore superiore a 130.000,00 Euro (CENTOTRENTAMILA/00) e a 250.000,00 Euro (DUECENTOCINQUANTAMILA/00):

  • parere del Consiglio per gli Affari Economici o delibera del Consiglio di Amministrazione della persona giuridica interessata;
  • parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;
  • parere del Collegio dei Consultori;
  • autorizzazione scritta dell’Ordinario diocesano;

d) per gli atti di valore compreso tra 250.000,00 Euro (DUECENTOCINQUANTAMILA /00) e 1.000.000,00 Euro (UNMILIONE/00) di cui al quarto punto delle premesse del presente decreto:

  • parere del Consiglio degli Affari Economici o delibera del Consiglio di Amministrazione della persona giuridica interessata;
  • consenso del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;
  • consenso del Collegio dei Consultori;
  • autorizzazione scritta del Vescovo diocesano;

e) per gli atti di valore superiore a 1.000.000,00 Euro (UNMILIONE/00) e per tutti gli atti relativi a beni donati alla persona giuridica per voto o beni preziosi di valore storico o artistico:

  • parere del Consiglio degli Affari Economici o delibera del Consiglio di Amministrazione della persona giuridica interessata;
  • consenso del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;
  • consenso del Collegio dei Consultori;
  • autorizzazione della Santa Sede;

Le autorizzazioni di cui al presente articolo devono essere allegate in ogni atto pubblico stipulato dalla persona giuridica sia a tutela della stessa che a tutela dei diritti dei terzi in relazione alla validità civile degli atti stessi.

Art. 3

I monasteri sui iuris e gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica di diritto diocesano sono soggetti al codice di diritto canonico e alle proprie Costituzioni.

Art.4

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche all’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero.

Art.5
NOTIFICA E ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il presente decreto è formalmente notificato a tutte le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano e alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo affinché sia iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche così da rendere opponibili ai terzi che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Diocesi di Faenza-Modigliana, soggetti alla giurisdizione del Vescovo diocesano, sono vincolati all’osservanza delle norme contenute nel presente decreto per la validità degli atti di straordinaria amministrazione.

Art.6

Il presente decreto entra in vigore il 1 ° gennaio 2019.

Faenza, 9 ottobre 2018

+ Mario Toso, Vescovo

Mons. Dott. Mariano Faccani Pignatelli, Cancelliere